
VERSO LA FINE DEL MERCATO TUTELATO! COSA FARE?
L’attuale normativa* prevede che dal 2024 il Servizio di Maggior Tutela (SMT) non sarà più disponibile per i clienti domestici NON VULNERABILI.
MA COSA SIGNIFICA E COSA COMPORTA QUESTO CAMBIAMENTO?
Nel mercato di maggior tutela le condizioni economiche e contrattuali dell’energia elettrica e del gas sono stabilite dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- Dal 1° gennaio 2024 per il mercato del gas
- Dal 1° luglio 2024 per il mercato dell’energia elettrica,
tutti i clienti domestici NON vulnerabili passeranno al mercato libero.
Coloro che non hanno ancora effettuato il passaggio al mercato libero, o con il proprio fornitore o con altro gestore, passeranno automaticamente ad altro venditore, in base al territorio di appartenenza, selezionato dall’ARERA mediante asta, continuando a ricevere il servizio a condizioni economiche e contrattuali previste dall’offerta PLACET.

*(delibera ARERA 362/2023, così come modificata dalla Delibera 600/2023)
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Cosa occorre per il cambio fornitore:
- DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO dell’intestatario del contratto
- TESSERA SANITARIA dell’intestatario del contratto
- ULTIMA BOLLETTA RICEVUTA
- IBAN DEL CONTO CORRENTE BANCARIO, per beneficiare di uno sconto aggiuntivo sull’offerta sottoscritta addebitando il pagamento su rid.
Nota bene: per effettuare il cambio di fornitore i dati del titolare della fornitura devono coincidere con quelli dell’intestatario dell’ultima bolletta

SE NON SEI PASSATO AL MERCATO LIBERO
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Nel PDF troverai tutti i fornitori relative alle zone da noi servite (Lazio, Toscana, Marche, Umbria).
CHI SONO INVECE I CLIENTI VULNERABILI?
I clienti sono identificati come vulnerabili se soddisfano almeno una delle condizioni stabilite dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con Legge 21 settembre 2022, n. 142, ovvero:
- essere in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (si intendono i titolari di bonus sociale nell’anno in corso o nell’anno precedente);
- rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- avere le utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- avere compiuto 75 anni;
- a questi si aggiungono, solo per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, coloro che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchi medico-terapeutici alimentati dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni) e chi ha un’utenza in un’isola minore non interconnessa.
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